Statuto

Introduzione allo statuto

Art.1

  • La Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (S.I.C.S.e G.) è una associazione scientifica che, ai sensi del DM Salute 2 Agosto 2017, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità volte allo sviluppo delle conoscenze in campo medico, in particolare :
  • divulgare le conoscenze nel campo della fisiologia, della fisiopatologia, della clinica, della chirurgia e della terapia della spalla e del gomito;
  • promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni nonché organizzare seminari, dibattiti e convegni, anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (ECM), redigere analisi e studi, elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione inerenti il punto precedente, con l'obbligo di pubblicare l’attività scientifica sul sito web dell’Associazione, aggiornato costantemente.
  • La Associazione è apolitica, non costituisce un’associazione di categoria e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; non ha pertanto tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e si impone di non svolgere attività diversa da quelle sopra menzionata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
  • Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento di tutte le attività statutarie, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione dell’attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art.2

  • La Associazione ha la sua sede legale a Forlì in Piazza Ordelaffi n. 4

Art.3

  • La Associazione si compone di Soci che assumono tale qualifica, nonché i relativi diritti e doveri, al pagamento della quota associativa.
    Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area che l'Associazione rappresenta.
  • I Soci si distinguono in:
  • a) Soci Ordinari: sono laureati in Medicina e Chirurgia e specialisti in Ortopedia e Traumatologia con particolare competenza nelle problematiche della spalla e del gomito; la domanda di ammissione a Socio Ordinario è presentata secondo il Regolamento di cui al successivo art.10 e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  • b) Soci Aggregati: tutti i cultori della materia, laureati in medicina e chirurgia, medici specialisti di branche affini (fisiatria, radiologia, reumatologia, medicina dello sport, neurologia, ecc.) e il personale sanitario (fisioterapisti, infermieri) con uno specifico interesse nella materia; la domanda di ammissione a Socio Aggregato è presentata secondo il Regolamento di cui al successivo art.10 e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo..
  • c) Soci Onorari: sono scelti tra e persone italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico, particolarmente nell'ambito della Superspecialità. Sono esentati dal pagamento delle quote.
  • d) Soci Emeriti: sono i Soci delle società che abbiano superato l'età di 70 (settanta.) anni. Sono esentati dal Pagamento delle quote.
  • La qualifica di socio si perde per decesso, dimissione o espulsione.

Art.4

  • Sono organi della Associazione:
  • l'Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Scientifico;
  • le Sezioni Regionali.
  • Tutte le cariche sociali sono gratuite.
    Tutti coloro che ricoprono una carica istituzionale all’interno dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dalla medesima Associazione.
  • Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato stesso.

Art.5

  • L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci ed è l'organo consultivo e deliberativo. Soltanto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto, anche per delega, e ad ogni socio spetta un singolo voto.
  • L'Assemblea Generale, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, anche attraverso posta elettronica, a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, si riunisce in occasione del Congresso Nazionale e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, in sessione ordinaria.
  • Sessioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due quinti dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
  • Nella Assemblea Generale possono essere discussi e votati solo argomenti posti all'ordine del giorno.
    Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari presenti.
  • I Soci Ordinari possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio online.
  • Per modificare lo statuto occorrerà il consenso, ottenuto anche a mezzo di comunicazione scritta, della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari in regola con la quota associativa con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento di cui al successivo art.10.

Art.6

  • Il Consiglio Direttivo è formato da:
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente, che succederà al Presidente;
  • sei Consiglieri;
  • il Segretario - Tesoriere;
  • il Past-President, al termine del periodo di carica.
  • Il Consiglio viene nominato per la prima volta da parte dei Soci Fondatori; successivamente sarà eletto a scrutinio segreto, dall’Assemblea Generale al Congresso Nazionale, in conformità a quanto indicato al primo comma dell’art. 5
  • I Membri del Consiglio hanno uguale diritto di voto, durano in carica due anni a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo al Congresso Nazionale nel quale sono stati nominati. e sono rieleggibili.
  • Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su iniziativa scritta di almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, spedito per via telematica o comunque attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata, ridotti a tre in caso di urgenza. In mancanza di tali formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituto con la presenza di tutti i suoi componenti.
  • Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
  • Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
  • Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.7

  • I1 Presidente del Consiglio Direttivo è i1 rappresentante legale dell'Associazione e convoca l'Assemblea Generale e ne stabilisce l'ordine del giorno portando alla discussione:
  • la sede ed il tema dei Congressi;
  • l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
  • la proposta di nomina dei Soci Onorari ed Emeriti;
  • qualsiasi richiesta sottoscritta da almeno dieci Soci.

Art.8

  • Le entrate della Società sono costituite da:
  • quote associative e contributi dei Soci;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • proventi derivanti dall'organizzazione dei Congressi e Corsi.

Art.9

  • L'Esercizio finanziario va dal 1 Gennaio e chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’esercizio in corso.
  • Il Bilancio consuntivo dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere trascritto nel libro dei Bilanci.
  • I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dall’Associazione nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo
  • Gli utili e gli avanzi di gestione vanno ad incrementare il Patrimonio dell’Associazione che deve essere impiegato esclusivamente per gli scopi sociali di cui all'art.1 del presente Statuto, con i seguenti vincoli:
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS;
  • Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
  • l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  • la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art.10

  • Il primo Consiglio Direttivo in carica dovrà proporre un Regolamento che andrà votato dall'Assemblea Generale e potrà essere modificato con le maggioranze previste dall’articolo 5 dello Statuto. Questo Regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dallo Statuto, in particolare per ciò che attiene all'amministrazione interna dell'Associazione.

Art.11

  • L'Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue:
  • per deliberazione dell'Assemblea dei soci: per la validità è necessaria la presenza di almeno due terzi soci e lo scioglimento devono essere approvati da almeno due terzi dei presenti;
  • per il venire meno della pluralità dei soci;
  • per qualsiasi altra causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari.
  • In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone eventualmente gli eventuali compensi per tale carica.
  • In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.

Art.12

  • Il Comitato Scientifico è costituito da massimo quattro componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo della chirurgia della spalla e del gomito. I componenti sono nominati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e l’incarico è rinnovabile. Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.
  • Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale
  • Il Comitato Scientifico è convocato dal suo presidente almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a tre in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica.
  • Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in mancanza delle formalità relative alla convocazione le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.
  • Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato Scientifico.

Art.13

  • L’Associazione è articolata in Rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le Istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale dell’Associazione stessa.
    Le Rappresentanze Regionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo ed il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
  • Le Rappresentanze Regionali, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione e di concerto con il Consiglio, si occupano di:
  • a) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Ortopedia e Traumatologia, attività scientifiche, didattiche e formative a livello territoriale;
  • b) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l’applicazione delle proposte e un’attenzione continua problemi in campo ortopedico.
  • Le sezioni regionali non hanno autonomia finanziaria.

Art.14

  • Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell’Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l’Associazione, salvo autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.

Art.15

  • I componenti del primo Comitato Scientifico restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati, quindi anche per un periodo inferiore a due anni.
  • Statuto Approvato dall'Assemblea Generale in data 22/10/2017

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