La Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito ente del terzo settore (S.I.C.S.e G. E.T.S.) è una associazione scientifica che, ai sensi del DM Salute 2 Agosto 2017, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 volte allo sviluppo delle conoscenze in campo medico, in particolare:
- divulgare le conoscenze nel campo della fisiologia, della fisiopatologia, della clinica, della chirurgia e della terapia della spalla e del gomito;
- promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni nonché organizzare seminari, dibattiti e convegni, anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (ECM), redigere analisi e studi, elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione inerenti il punto precedente, con l'obbligo di pubblicare l’attività scientifica sul sito web dell’Associazione, aggiornato costantemente; promuovere formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale.
- La Associazione è apolitica, non costituisce un’associazione di categoria e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; non ha pertanto tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e si impone di non svolgere attività diversa da quelle sopra menzionata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
- Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento di tutte le attività statutarie, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione dell’attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
La Associazione ha la sua sede legale a Roma; il consiglio direttivo puo’ deliberare di istituire sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi.
- La Associazione si compone di Soci che assumono tale qualifica, nonché i relativi diritti e doveri, al pagamento della quota associativa.
Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area che l'Associazione rappresenta.
L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- I Soci si distinguono in:
a) Soci Ordinari: sono laureati in Medicina e Chirurgia e specialisti in Ortopedia e Traumatologia con particolare interesse nelle patologie della spalla e del gomito; la domanda di ammissione a Socio Ordinario è presentata secondo il Regolamento di cui al successivo art.10 e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
b)Soci Onorari: sono scelti tra le persone italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico, particolarmente nell'ambito della Superspecialità. Sono esentati dal pagamento delle quote.
c) Soci Emeriti: sono i Soci delle società che abbiano superato l'età di 70 (settanta.) anni. Sono esentati dal Pagamento delle quote.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissione o espulsione e la quota non e’ trasmissibile a familiari/eredi; il socio decade automaticamente dalla qualifica in caso di morosita’ per anni 2 (due), consecutivi dal pagamento della quota sociale, ma potra’ essere nuovamente ammesso nel caso in cui una volta decaduto regolarizzi tutte le pendenze; si applicano gli articoli 6 e 7 del regolamento.
L'Associazione apre le porte del Congresso Nazionale a tutti coloro che vogliano affiliarsi con i suddetti requisiti e siano cointeressati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, in particolare.
Alla vita scientifica dell’Associazione possono partecipare come membri Affiliati, non specialisti in Ortopedia e traumatologia, i Laureati in Medicina e Chirurgia specialisti di branche affini (fisiatria, radiologia, reumatologia, medicina dello sport, neurologia), nonché laureati nelle professioni sanitarie; la domanda di ammissione a membro affiliato alla Società è presentata secondo il Regolamento di cui al successivo art.4 (quattro), il tutto avviene nel rispetto del principio di democraticità i quanto i Membri Affiliati non possono divenire Soci per via della loro diversa specializzazione rispetto al settore o area che l'Associazione rappresenta.
Sono organi della Associazione:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- i Delegati Regionali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Tutti coloro che ricoprono una carica istituzionale all’interno dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dalla medesima Associazione.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato stesso, fermo quanto previsto all’articolo 6 (sei) in caso di dimissioni di Presidente e Vice-Presidente.
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci ed è l'organo consultivo e deliberativo; tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa o esentati dallo stesso, hanno diritto di voto, anche per delega, e ad ogni socio spetta un singolo voto. La delega e’ scritta ed e’ ammessa solo ad altri soci in regola e non a membri del consiglio direttivo; ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
L'Assemblea Generale, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta (raccomandata a/r o mail o p.e.c.) a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, si riunisce in occasione del Congresso Nazionale e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, in sessione ordinaria.
Sessioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due quinti dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
Nella Assemblea Generale possono essere discussi e votati solo argomenti posti all'ordine del giorno. Fermo quanto già indicato nel presente statuto, all’assemblea ordinaria spetta comunque:
eleggere presidente, componenti del consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti, ove previsto; approvare bilancio consuntivo e preventivo annuale; approvare e revocare la nomina dei soci.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci e con la presenza di almeno la metà degli stessi. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti.
I Soci possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio online, anche con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e di ciò verrà predisposto apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Per modificare lo statuto ed il Regolamento occorre il consenso di almeno la maggioranza assoluta dei Soci in regola con la quota associativa e possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza o mediante mozione sottoscritta da almeno 25 (venticinque) Soci a mezzo p.e.c.
Il Consiglio Direttivo è formato da:
- il Presidente;
- il Vice Presidente, che succederà al Presidente;
- sei Consiglieri;
- il Segretario, che succederà al Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Past-President, ruolo assunto dal Presidente al termine del periodo di carica come Presidente.
Il Consiglio viene nominato per la prima volta da parte dei Soci Fondatori; successivamente sarà eletto a scrutinio segreto, dall’Assemblea Generale al Congresso Nazionale, in conformità a quanto indicato all’art. 5 (cinque).
Il consiglio direttivo, in occasione della votazione per il rinnovo delle cariche, ha facoltà di proporre all’assemblea una lista di candidati rappresentati da 1 (un) segretario e almeno 6 (sei) consiglieri.
I Membri del Consiglio hanno uguale diritto di voto, durano in carica due anni a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo al Congresso Nazionale nel quale sono stati nominati. e sono rieleggibili.
I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati di cui solo due consecutivi.
In caso di dimissione del presidente e del vicepresidente sarà convocata dai membri del consiglio un’assemblea straordinaria dei soci per la rielezione del nuovo consiglio direttivo. Nelle more dell’elezione il Segretario ricopre il ruolo vacante per la sola ordinaria amministrazione.
In via straordinaria, la carica di Presidente può essere assunta da uno stesso socio per un massimo di due mandati non consecutivi. Il secondo mandato è proposto dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei soci solo in caso di particolare necessità, rappresentata dalla rinuncia del vice-presidente e/o del segretario a ricoprire il ruolo di Presidente; solo in questi casi per garantire una presidenza autorevole il direttivo e/o l’assemblea dei soci hanno facoltà di proporre un ex-Presidente o, in mancanza di disponibilità tra gli ex presidenti, un socio ordinario autorevole che sarà nominato dall’Assemblea generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su iniziativa scritta di almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, spedito per via telematica o comunque attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata, ridotti a tre in caso di urgenza. In mancanza di tali formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituto con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà sottoposto all’ordine del giorno del successivo consiglio direttivo per approvazione definitiva.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Si applicano in ogni caso i criteri e i principi di cui all'art. 25 c. 2 D.Lgs. 117/2017 e delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
Fermo quanto già previsto nello statuto e nel regolamento, al consiglio Direttivo spetta: predisporre conto consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria e, una volta approvato da questa, pubblicare sul sito web della società; proporre all’assemblea modifiche dello statuto; amministrare il patrimonio della società; attuare le delibere dell’assemblea.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione e convoca l'Assemblea Generale e ne stabilisce l'ordine del giorno portando alla discussione:
- la sede ed il tema dei Congressi;
- l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- la proposta di nomina dei Soci Onorari ed Emeriti;
- qualsiasi richiesta sottoscritta da almeno dieci Soci.
In caso di impedimento il Vice Presidente sostituisce il Presidente fino alla scadenza del mandato di quest’ultimo.
Il Segretario redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed esegue i compiti affidategli dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza ed è il raccordo tra la Presidenza e la Segreteria Amministrativa.
Il Tesoriere apre e chiude conti correnti bancari su cui ha potere di firma disgiunta dal Presidente, cura l’esazione delle quote, dei contributi sociali ordinari e non, esegue i pagamenti su mandato della società e controlla tutte le attività patrimoniali, amministrative e finanziarie. Il collegio dei revisori dei conti nominato dall’assemblea nei casi di legge si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, durano in carica due anni, rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; il Collegio controlla la tenuta regolare della contabilità, i bilanci consuntivi e preventivi e redige relazione da far approvare all’assemblea; i membri possono partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Le entrate della Società sono costituite da:
- fondi eventuali “targati” ovvero costituiti con eccedenze di bilancio tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi sociali;
- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e stipulate dal presidente dell'associazione con le amministrazioni pubbliche ex art. 56 d.lgs. 117/2017; copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione;
- proventi derivanti dall'organizzazione dei Congressi e Corsi.
L'Esercizio finanziario va dal 1 Gennaio e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Bilancio sociale, preventivo e consuntivo, ed i documenti correlatvi, sono redatti dal Consiglio Direttivo e vengono presentati per l’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio consuntivo dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere trascritto nel libro dei Bilanci.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dall’Associazione nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo
Gli utili e gli avanzi di gestione vanno ad incrementare il Patrimonio dell’Associazione che deve essere impiegato esclusivamente per gli scopi sociali di cui all'art.1 del presente Statuto, con i seguenti vincoli:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altri enti del Terzo settore e/o altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
L'Associazione deve tenere obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Il primo Consiglio Direttivo in carica dovrà proporre un Regolamento che andrà votato dall'Assemblea Generale e potrà essere modificato con le maggioranze previste dall’articolo 5 (cinque) dello Statuto. Questo Regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dallo Statuto, in particolare per ciò che attiene all'amministrazione interna dell'Associazione.
L'Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue:
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci: per la validità è necessaria la presenza di almeno due terzi soci e lo scioglimento devono essere approvati da almeno due terzi dei presenti;
- per il venire meno della pluralità dei soci;
- per qualsiasi altra causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone eventualmente gli eventuali compensi per tale carica.
In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Ente del Terzo Settore (S.I.O.T. E.T.S.), secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017, ovvero, ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione è articolata in Rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le Istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale dell’Associazione stessa.
Le Rappresentanze Regionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo ed i Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Consiglio Direttivo che li ha nominati; i Delegati Regionali sono rieleggibili in funzione della produttività dimostrata durante il periodo di carica.
Le Rappresentanze Regionali, che non hanno autonomia giuridica né patrimoniali, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione e di concerto con il Consiglio, si occupano di:
a) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Ortopedia e Traumatologia, attività scientifiche, didattiche e formative a livello territoriale;
b) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l’applicazione delle proposte e un’attenzione continua problemi in campo ortopedico.
Le sezioni regionali non hanno autonomia finanziaria.
Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nella Società non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con la Società, salvo autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.
Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento allegato e alle norme di legge in materia vigenti
STATUTO E REGOLAMENTO