Art. 1
La Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (S.I.C.S.e G.) é una associazione che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità volte allo sviluppo delle conoscenze in campo medico, in particolare:

  • sviluppo delle conoscenze nel campo della fisiopatologia, della clinica e della terapia della spalla e del gomito;
  • promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con enti pubblici e privati, movimenti, associazioni nonché organizzare seminari, dibattiti e convegni, redigere analisi e studi, elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione inerenti il punto precedente.

La Associazione è apolitica e non costituisce un'associazione di categoria o sindacale e si impone di non svolgere attività diversa da quelle sopra menzionata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 2
La Associazione ha la sua sede legale a Milano, presso l'Istituto Ortopedico "Gaetano Pini", Piazza Cardinal Ferrari n.l; la sede operativa è presso la Presidenza di turno del Consiglio Direttivo.

Art. 3
La Associazione si compone di:

  1. Soci Ordinari: sono laureati in Medicina e Chirurgia e specialisti in Ortopedia, con particolare competenza nelle problematiche della spalla e del gomito.
  2. Soci Aggregati: tutti i cultori della materia e medici di branche affini (radiologia, reumatologia, neurologia, fisiokinesiterapia ecc.).
  3. Soci Onorari: sono scelti tra e persone italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico, particolarmente nell'ambito della Superspecialità. Sono esentati dal pagamento delle quote.
  4. Soci Emeriti: sono i Soci delle società che abbiano superato l'età di 70 (settanta) anni. Sono esentati dal Pagamento delle quote.

Ogni nuova iscrizione deve essere patrocinata da 2 (due) Soci e ratificata dall'Assemblea Generale.
I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi; possono essere espulsi, dopo avviso con raccomandata senza esito, per decisione del Consiglio Direttivo.
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, anche con comportamenti contrari al buon nome dell'Associazione o per la loro condotta si fossero resi indegni di appartenere alla Società.

In tutti i casi predetti, tali soci saranno proposti dal Consiglio all'Assemblea Generale per la radiazione immediata.
La qualifica di socio si perde per decesso, espulsione o per dimissione.

Art. 4 :
Sono organi della Associazione:

  • L'Assemblea Generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate dell'anno decadono allo scadere del mandato stesso.

Art. 5
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci ed è l'organo consultivo e deliberativo. Soltanto i Soci Ordinari hanno diritto di voto, anche per delega, e ad ogni socio spetta un singolo voto, in forza del principio dell'art. 2532, secondo comma del Codice civile.
L'Assemblea Generale, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, anche attraverso posta elettronica, a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, in sessione ordinaria, eventualmente anche in occasione di un Congresso.
Sessioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due quinti dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
Nella Assemblea Generale possono essere discussi e votati solo argomenti posti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo statuto occorrerà il consenso della maggioranza assoluta dei soci ordinari, ottenuto anche a mezzo di comunicazione scritta, con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento di cui al successivo art.10.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo è formato da:

  • Un Presidente;
  • Un Vice Presidente, che succederà al Presidente;
  • Quattro Consiglieri;
  • Un Segretario - Tesoriere;
  • Il Past-President, al termine del periodo di carica.

Il Consiglio viene nominato per la prima volta da parte dei Soci Fondatori; successivamente sarà eletto a scrutinio segreto, in occasione di una assemblea generale.
I Membri del Consiglio hanno uguale diritto di voto, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da due Soci eletti dall'Assemblea dura in carica due anni ed è rinnovabile due volte.

Art. 7
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione e convoca l'Assemblea Generale e ne stabilisce l'ordine del giorno portando alla discussione la sede ed il tema dei Congressi:

  1. il bilancio;
  2. la proposta di nomina dei Soci Onorari ed Emeriti e di nuovi Soci;
  3. qualsiasi richiesta sottoscritta da almeno dieci Soci.

Il primo Consiglio Direttivo chiederà l'affiliazione alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia e curerà i contatti con la Società Europea di Chirurgia della Spalla e del Gomito (S.E.C.E.C.).

Art. 8
Le entrate della Società sono costituite da:

  1. quote associative e contributi dei soci
  2. contributi di privati
  3. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche
  4. contributi di organismi internazionali
  5. donazioni e lasciti testamentari
  6. rimborsi derivanti da convenzioni
  7. proventi derivanti dall'organizzazione dei Congressi

Art. 9
L'Esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per gli scopi sociali di cui all'art.1 del presente Statuto, con i seguenti vincoli:

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS;
  • obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
  • l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  • la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 10
Il primo Consiglio Direttivo in carica dovrà proporre un regolamento che andrà votato dall'Assemblea Generale e potrà essere modificato con le maggioranze previste dall'articolo 5 dello Statuto. Questo Regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dallo Statuto, in particolare per ciò che attiene all'amministrazione interna dell'Associazione.

Art. 11
L'Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue:

  1. Per deliberazione dell'Assemblea dei soci: per la validità è necessaria la presenza di almeno due terzi soci e lo scioglimento devono essere approvati da almeno due terzi dei presenti;
  2. per il venire meno della pluralità dei soci;
  3. per qualsiasi altra causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.

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